Esaminiamo il caso di una famiglia con due coniugi e la figlia minorenne. Il Tribunale con sentenza ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la figlia minorenne è stata affidata alla madre, mentre a carico del padre è stato previsto il versamento di un assegno mensile per il mantenimento della figlia. Con un successivo decreto il Tribunale, preso atto che la figlia divenuta maggiorenne si è trasferita presso l’abitazione del padre, ha modificato le condizioni stabilite nella sentenza, disponendo a carico della madre la corresponsione di una somma al padre (oltre al 50 per cento delle spese straordinarie) per il mantenimento della figlia.
Se il padre chiede di poter fruire della detrazione per la figlia nella misura del 100%, atteso che la stessa, non ancora economicamente indipendente, risiede presso di lui e che, negli anni in cui la figlia minorenne era affidata alla madre, quest'ultima fruiva della detrazione nella misura del 100 per cento, può farlo?
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Risposte ai quesiti (49 kB)
Risposte ai quesiti - Speciale Dichiarazioni N. 64-2012
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