Un agente di vendita chiude l'attività nel 2011 e in tale anno percepisce solo il Firr (Fondo indennità risoluzione rapporto) e l'indennità di clientela. Avendo
degli oneri deducibili, nel prossimo Unico 2012, per il 2011, decide di optare per la tassazione ordinaria di quanto percepito, risultando a credito Irpef. L'agente è tenuto al versamento dell'addizionale regionale e comunale Irpef per il 2011 o è esonerato perché a credito Irpef?
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Risposte ai quesiti (66 kB)
Risposte ai quesiti - Speciale Dichiarazioni N. 81-2012
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