Il mancato superamento del test di operatività o delle perdite sistematiche comporta delle presunzioni di imponibile minimo e delle preclusioni per il contribuente, quali:
1. ai fini delle imposte sul reddito (Ires e Irpef), l'obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto. Ai fini Ires è stata inoltre prevista una maggiorazione nell’aliquota pari al 10,5%;
2. ai fini Irap, l'obbligo di dichiarare un valore della produzione netta non inferiore al reddito minimo presunto;
3. ai fini Iva, l'impossibilità di chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione o di cedere l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione. Il contribuente potrà pertanto solo riportare in avanti il credito per la compensazione verticale Iva da Iva. Tuttavia, se il soggetto dovesse risultare non operativo per tre anni consecutivi, al termine del triennio verrebbe meno anche la possibilità di effettuare la compensazione verticale.
L’eventuale “adeguamento” al reddito minimo presunto non consente di “sfuggire” alle altre penalizzazioni richiamate, le quali, quindi, trovano tutte contemporanea applicazione.
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Società di comodo. Le penalizzazioni (739 kB)
Società di comodo. Le penalizzazioni - Speciale dichiarazione n. 78 - 2016
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