9 luglio 2012

Studi di settore e adeguamento

Speciale Dichiarazioni N. 107-2012

Anche per l’anno di imposta 2011 i contribuenti, che risultano non congrui agli studi di settore, hanno la possibilità di adeguarsi, vale a dire dichiarare i maggiori ricavi/compensi stimati da Ge.Ri.Co., senza applicazione di sanzioni e interessi. L’adeguamento richiede, tuttavia, il versamento delle maggiori imposte derivanti dalla “riliquidazione della dichiarazione” (imposte sul reddito e IRAP), la maggiore IVA (adeguamento “fuori dichiarazione”) e l’eventuale maggiorazione del 3%. L’adeguamento agli studi di settore deve essere evidenziato negli appositi righi della dichiarazione dei redditi e IRAP. L’Iva da adeguamento agli studi si può rateizzare, al contrario la maggiorazione del 3% non può essere rateizzata.
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Studi di settore e adeguamento - Speciale Dichiarazioni N. 107-2012
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