Con le modifiche portate dal D.L. 98/2011 si è stabilito che in caso di omessa compilazione del modello studi, se il contribuente non vi ha provveduto, anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate, è previsto che la sanzione irrogabile è sempre quella massima, ossia pari a € 2.065 (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97) e inoltre viene previsto che in caso di infedele dichiarazione dei redditi, Iva e Irap, la sanzione irrogabile è incrementata del 50%, pertanto è compresa tra il 150% e il 300% della maggiore imposta dovuta. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E/2012 ha però specificato che nel caso in cui il contribuente presenti, anche a seguito dello specifico invito il modello studi di settore, con apposita dichiarazione integrativa, nei termini previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, potrà beneficiare dell’applicazione delle sanzioni ridotte e non si applicheranno le nuove sanzioni. Vediamo dunque in cosa consiste tale invito e i vari scenari che si possono presentare.
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Studi di settore. Sanatoria su invito (106 kB)
Studi di settore. Sanatoria su invito - Speciale Dichiarazioni N. 103-2012
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