In base a quanto previsto dal comma 2, art. 2. D.p.r. n. 195/1999, i maggiori imponibili Iva derivanti dall’adeguamento del contribuente alle risultanze degli studi di settore, devono essere distintamente indicati in un’apposita sezione dei registri di cui all’art. 23 (registro delle fatture emesse) ed all’art. 24 (registro dei corrispettivi), D.p.r. n. 633/72: entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi. Pertanto, i maggiori imponibili IVA dovevano essere annotati entro il 6 luglio oppure possono essere annotati entro il 5 agosto 2010.
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Studi e adeguamento, annotazione maggiori imponibili (186 kB)
Studi e adeguamento, annotazione maggiori imponibili
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