Sui ricavi/compensi da adeguamento è dovuta l’Iva che va determinata applicando l’aliquota media. Il versamento della maggiore Iva dovuta a seguito di adeguamento va effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi. Inoltre, in base a quanto previsto dal comma 2, art. 2. D.p.r. n. 195/1999, i maggiori imponibili Iva derivanti dall’adeguamento del contribuente alle risultanze degli studi di settore, devono essere distintamente indicati in un’apposita sezione dei registri di cui all’art. 23 (registro delle fatture emesse) ed all’art. 24 (registro dei corrispettivi), D.p.r. n. 633/72 entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi. Pertanto, i maggiori imponibili IVA dovevano essere annotati entro il 6 luglio oppure possono essere annotati entro il 5 agosto 2011.
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Studi e annotazioni imponibili (205 kB)
Studi e annotazioni imponibili - Speciale Dichiarazioni N. 149-2011
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