14 luglio 2011

Studi e beni strumentali

Speciale Dichiarazioni N. 147-2011

Le modalità di computo del valore dei beni strumentali utilizzati dalle imprese/lavoratori autonomi devono seguire il seguente criterio:
- “Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni”.
Il predetto principio, vigente per l’indicazione del valore dei beni strumentali ai fini dei parametri, vale anche ai fini degli studi di settore nel periodo d’imposta 2010.
Fino al periodo d’imposta 2006 (Studi di settore 2007), invece, per i beni utilizzati per una
parte del periodo d’imposta:
- non era necessario il ragguaglio ad anno;
- dovevano essere indicati solamente i beni posseduti al 31 dicembre.
La posizione presa dall’Agenzia delle Entrate in passato era soggetta a critiche e non era in linea con le precisazioni date nella Circolare n. 54/E del 13 giugno 2001. Seguendo questa nuova posizione, l’Amministrazione Finanziaria apprezza il significato dei beni strumentali in un’eccezione dinamica (l’effettiva utilizzazione) in luogo di quella statica (il mero possesso).
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Studi e beni strumentali - Speciale Dichiarazioni N. 147-2011
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