L’art. 5, DL n. 78/2009 dispone che la detassazione (c.d. Tremonti-ter), pari al 50% degli investimenti effettuati nel periodo 1.7.2009 – 30.6.2010, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta nel quale sono stati effettuati i versamenti. Tale aspetto è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.10.2009, n. 44/E, nella quale è specificato che: “... se l’investimento è effettuato nel 2010, non si tiene conto dell’agevolazione nella determinazione degli acconti dovuti per i periodi d’imposta 2010 e 2011”. Da ciò consegue quindi che, ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF/IRES 2011 con il metodo storico, è necessario rideterminare il reddito 2010 e quindi l’imposta 2010 senza tener conto della detassazione derivante dagli investimenti effettuati nel periodo 1.1 – 30.6.2010. Si rammenta che la detassazione “Tremonti-ter” non rileva ai fini IRAP e quindi non si riflette sulla determinazione del relativo acconto.
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Tremonti ter e calcolo acconto (135 kB)
Tremonti ter e calcolo acconto - Speciale Dichiarazioni N. 101-2011
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