Il D.L. 1° luglio 2009 n. 78, conv. con modif. con L. 3 agosto 2009 n. 102, aveva introdotto un'agevolazione alle imprese che, nel periodo che va dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, avessero investito in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28
della tabella Ateco. L'agevolazione consiste nella riduzione dal reddito d'impresa di una somma pari al 50% del valore degli investimenti (determinato ai sensi dell'art. 110, co. 1, lett. a) e b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 comprendendo quindi anche i costi accessori di diretta imputazione) effettuati mediante acquisto diretto, leasing, contratto di appalto o costruzione in economia. La detassazione, da scomputare in sede di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti, si applica sulle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società di capitali (quindi Irpef, addizionali e Ires) ma non sull'imposta regionale sulle attività produttive. Si illustrano, quindi, le modalità di compilazione del mod. UNICO 2011.
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Tremonti ter in Unico - Speciale Dichiarazioni N. 72-2011
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