SOGGETTI INTERESSATI
Soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno 2023
ADEMPIMENTO
Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno.
N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.
Ai sensi dell'art. 26, D.L. 8 aprile 2020, n.23, il pagamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro
COME SI VERSA
Mediante il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-EP
CODICI TRIBUTO
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI