SOGGETTI INTERESSATI Soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno 2023
ADEMPIMENTO Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno e contestuale pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre 2023 se di importo inferiore a 5.000 euro. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.
COME SI VERSA Mediante il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-EP
CODICI TRIBUTO
2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014
2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI
2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI