Rivalutazione beni di impresa – versamento imposta sostitutiva
SOGGETTI INTERESSATI
Soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato) e b (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), che effettuano, che effettuano, ai sensi dell'art. 1, commi da 696 a 702, della Legge n. 160/2019, la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. L'art. 12-ter della legge di conversione del D.L. 23/2020 dispone che la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021
Soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato) e b (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), che effettuano, ai sensi dell'art. 110, DL n. 104/2020, convertito dalla Legge n. 126/2020 pubblicata sul S.O. n. 37/L alla G.U. 13.10.2020 n. 253, la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
ADEMPIMENTO Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Versamento in unica soluzione o della prima rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 3%.
COME SI VERSA Modello F24
CODICE TRIBUTO
1811 - Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - Art. 1, c. 140, legge n. 147/2013, e succ. modif.
1813 – Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione
1858 - Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati - art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
1857 - Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione - art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.