1 luglio 2024

Rivalutazione beni di impresa – versamento imposta sostitutiva

SOGGETTI INTERESSATI
  • L’articolo 1, commi 52 e 53, della legge di bilancio 2024 ha riaperto i termini per la rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola), posseduti al 1° gennaio 2024, dietro il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 16% da effettuarsi entro il prossimo 30 giugno 2024.
  • La “proroga” interessa l’istituto della rivalutazione – introdotto dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, e 7 della legge n. 448/2001 – che consente, ai soggetti non imprenditori, di poter assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze, il valore “rideterminato” sulla base di una perizia, in luogo del costo o del valore di acquisto, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, parametrata al “valore di perizia”, ovvero a quello risultante da un’apposita perizia di stima giurata, redatta da professionisti abilitati.
  • Sotto il profilo soggettivo, il Bilancio 2024 conferma che possono accedere alla rideterminazione del valore:
    1. 1. le persone fisiche;
    2. 2. le società semplici e le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir);
    3. 3. gli enti non commerciali, per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa i non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.
ADEMPIMENTO
Per la rivalutazione 2024, il comma 53 della legge di bilancio in esame prevede un’imposta sostitutiva nella misura unica del 16 per cento, il cui pagamento potrà essere effettuato a decorrere dal 30 giugno 2024:
  • in unica soluzione
  • ovvero
  • ratealmente, in tre quote annuali di pari importo. In tal caso, sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente.
COME SI VERSA
Modello F24

CODICE TRIBUTO
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con il modello F24, utilizzando i codici tributo già istituiti con la risoluzione n. 23/2023, con riferimento alla rivalutazione 2023 e precisamente:
  • “8055” – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.
  • “8056” – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
  • “8057” – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
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