6 luglio 2011

TASSAZIONE SEPARATA - Versamento

SOGGETTI INTERESSATI
Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati, ovvero persone fisiche che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 o 116 del Dpr 917/1986, a società, associazioni e imprese.

SCADENZA
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata, non soggetti a ritenuta d'acconto, senza alcuna maggiorazione.

COME SI VERSA
Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.

CODICE TRIBUTO
- 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata;
- 4201 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata trattenuto dal sostituto d'imposta.

SANZIONI
Sanzione amministrativa
Omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.

Scade il termine per il versamento dell'acconto in misura pari al 20% dell'imposta dovuta per i redditi sottoposti a tassazione separata da indicare nella dichiarazione dei redditi.
Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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