Versamento della 2° o unica rata imposta sostitutiva regime forfettario agevolato per l'anno 2023
SOGGETTI INTERESSATI Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 NOTA BENE: le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, in luogo del 30 novembre 2023, possono effettuare il versamento della seconda rata di acconto:
entro il 16 gennaio del 2024,
oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
ADEMPIMENTO Versamento della 2° o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2023, a titolo di acconto per l'anno 2023.
COME SI VERSA Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche
CODICE TRIBUTO
1791 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014