28 marzo 2025

IMU e IMPI, fabbricato D: nuovi coefficienti 2025

Autore: Federico Aiello
Nuovo aggiornamento per i coefficienti Imu e Impi (imposta immobiliare sulle piattaforme) dovute per l’anno 2025, per la determinazione del valore dei fabbricati appartenenti alla categoria D. Si tratta degli immobili industriali e commerciali come capannoni, impianti fotovoltaici e centri…

Fabbricati non iscritti in catasto distintamente contabilizzati

In base alla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 746, della legge 160/2019), per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i coefficienti previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al costo di acquisto o costruzione è necessario aggiungere le eventuali spese incrementative, al lordo delle quote di ammortamento alla data del 1° gennaio dell’anno in cui avviene la tassazione o, se antecedente, alla data di acquisizione.

I costi di riferimento tengono conto di:
  • costo di acquisto/costruzione;
  • spese incrementative;
  • eventuali rivalutazioni;
  • oneri diretti.
In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Imposta immobiliare sulle piattaforme marine

I nuovi coefficienti valgono anche per l’Impi, imposta istituita dall’articolo 38 del Dl 124/2019 a decorrere dall'anno 2020, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della Navigazione.

Coefficienti ministeriali

I coefficienti aggiornati con il Dm 14 marzo 2024 sono i seguenti:
  • per l’anno 2025: 1,00
  • per l’anno 2024: 1,02
  • per l’anno 2023: 1,04
  • per l’anno 2022 :1,17
  • per l’anno 2021: 1,21
  • per l’anno 2020: 1,22
  • per l’anno 2019: 1,22
  • per l’anno 2018: 1,24
  • per l’anno 2017: 1,25
  • per l’anno 2016: 1,25
  • per l’anno 2015: 1,26
  • per l’anno 2014: 1,26
  • per l’anno 2013: 1,26
  • per l’anno 2012: 1,29
  • per l’anno 2011: 1,33
  • per l’anno 2010: 1,35
  • per l’anno 2009: 1,26
  • per l’anno 2008: 1,42
  • per l’anno 2007: 1,47
  • per l’anno 2006: 1,51
  • per l’anno 2005: 1,55
  • per l’anno 2004: 1,64
  • per l’anno 2003: 1,70
  • per l’anno 2002: 1,76
  • per l’anno 2001: 1,80
  • per l’anno 2000: 1,86
  • per l’anno 1999: 1,89
  • per l’anno 1998: 1,92
  • per l’anno 1997: 1,96
  • per l’anno 1996: 2.03
  • per l’anno 1995: 2.09
  • per l’anno 1994: 2,15
  • per l’anno 1993: 2,20
  • per l’anno 1992: 2,22
  • per l’anno 1991 :2,26
  • per l’anno 1990: 2,37
  • per l’anno 1989: 2,47
  • per l’anno 1988: 2,58
  • per l’anno 1987: 2,80
  • per l’anno 1986: 3.01
  • per l’anno 1985 :3,23
  • per l’anno 1984 :3,44
  • per l’anno 1983: 3,66
  • per l’anno 1982: 3,87
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