In base alla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 746, della legge 160/2019), per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i coefficienti previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Al costo di acquisto o costruzione è necessario aggiungere le eventuali spese incrementative, al lordo delle quote di ammortamento alla data del 1° gennaio dell’anno in cui avviene la tassazione o, se antecedente, alla data di acquisizione.
I costi di riferimento tengono conto di:
- costo di acquisto/costruzione;
- spese incrementative;
- eventuali rivalutazioni;
- oneri diretti.
In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.