11 aprile 2025

Spese sanitarie sostenute all'estero, la detrazione

Autore: Redazione Fiscal Focus
Anche le spese sanitarie sostenute all'estero possono essere detratte! La detrazione fiscale del 19% si applica alle spese sanitarie pagate direttamente dal contribuente, a condizione che tali spese restino effettivamente a suo carico. Nel caso in cui il contribuente effettui direttamente il…

Spese sanitare rimborsate da un’assicurazione

Il TUIR fa una eccezione: anche se le spese sanitarie sono rimborsate da una compagnia assicurativa, il contribuente può comunque ottenere la detrazione, purché il premio pagato per la polizza non sia stato detratto o dedotto dal suo reddito.

Diritto alle cure sanitarie in UE e detrazione delle spese sanitarie all'estero

Tutti i cittadini dell'Unione Europea hanno diritto a cure gratuite, sia in strutture pubbliche che convenzionate, in tutti i paesi dell'Unione, pagando solo il ticket sanitario e mostrando la tessera sanitaria italiana valida. Per i paesi fuori dall'Unione Europea, la situazione cambia. Esistono paesi con cui l'Italia ha convenzioni per l'assistenza sanitaria e paesi senza queste convenzioni, e questo comporta oneri diversi per il contribuente.

Se un contribuente si chiede se le spese sanitarie sostenute all'estero possano essere detratte al 19%, la risposta è sì. Anche in questo caso, però, le spese devono essere documentate con un documento fiscale che certifichi la prestazione e l’identità di chi l’ha sostenuta, come avviene in Italia. Inoltre, per avere diritto alla detrazione, le spese sanitarie all'estero devono essere pagate con mezzi tracciabili, come bonifico bancario o pagamento con bancomat o carta di credito, salvo per farmaci e dispositivi medici.

Se invece la spesa sanitaria viene pagata direttamente dalla compagnia assicurativa, la detrazione è comunque possibile. Questo vale anche nel caso in cui la prestazione venga fatta all’estero e il contribuente paghi inizialmente, per poi essere rimborsato dalla compagnia, oppure se la compagnia paga direttamente. È importante che il premio per la polizza non sia stato né detratto né dedotto dal reddito del contribuente.

Un esempio recente di rilevanza fiscale è rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 30611/2024. In questa decisione, la Corte ha ribadito che il contribuente ha diritto alla detrazione fiscale anche nel caso in cui la compagnia assicurativa paghi direttamente la spesa sanitaria. Questo perché, in entrambe le situazioni, l'onere ricade sull'assicuratrice, mentre sul contribuente rimane esclusivamente l'onere del premio assicurativo, che non è deducibile. Questa sentenza offre importanti chiarimenti per i contribuenti che vogliono beneficiare della detrazione fiscale anche in presenza di pagamenti diretti da parte dell'assicurazione per spese sanitarie.
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