Tra le numerose agevolazioni previste dalla normativa fiscale italiana, quella delle spese sanitarie rappresenta la tipologia più richiesta. Nella maggior parte dei casi è riconosciuta una detrazione dall’Irpef di una percentuale della spesa sostenuta pari al 19%. Come per tutti gli oneri e le spese…
Regole principali
Per usufruire della detrazione è necessario indicare le spese nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente.
I giustificativi delle spese devono essere conservati per tutto il tempo in cui l’Agenzia delle Entrate può effettuare un accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione).
Per la verifica del sostenimento della spesa, i documenti rilevanti sono costituiti unicamente dalle fatture, dalle ricevute fiscali e dagli scontrini “parlanti”. Il contribuente, pertanto, non è tenuto a esibire la prova del pagamento.
Le detrazioni possono essere fruite solo le spese restano effettivamente a carico di chi le ha sostenute e nel limite dell’imposta lorda annua. L’eventuale eccedenza non può essere chiesta a rimborso, né utilizzata nel periodo d’imposta successivo. La detrazione è ammessa anche per le spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico e, in alcuni casi, nell’interesse di familiari non a carico (spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione del ticket sanitario).
Spese sanitarie detraibili
È possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute per:
- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico;
- ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o di degenza;
- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica;
- spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici;
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati se le spese di cui sopra sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Inoltre, rientrano nella detrazione anche le spese di assistenza specifica sostenute per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio fisioterapia, kinesiterapia, lasertopia);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta alla persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto all’attività di animazione o/e di terapia occupazionale;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopra elencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Spese mediche sostenute all’estero
Le spese mediche sostenute all’
estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Si ricorda che le spese relative al
trasferimento e al
soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute
non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione dato che non sono spese sanitarie.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare la traduzione può essere eseguita dal contribuente se la documentazione è redatta in:
- inglese;
- francese;
- tedesco;
- spagnolo.
Nel caso in cui sia redatta in una lingua diversa da quella indicata va corredata da una traduzione giurata.
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