Entro il 31 marzo è necessario stipulare la polizza assicurativa contro calamità naturali ed eventi catastrofali. Come spesso accade a ridosso della scadenza arriva una possibile proroga, con un emendamento di Fratelli d’Italia al decreto bollette si propone di posticipare la scadenza al 31 ottobre…
Catastrofi naturali, quando scatta l’obbligo e chi deve assicurarsi
La normativa stabilisce che tutte le imprese in Italia devono proteggersi contro le catastrofi naturali attraverso una polizza. L’obbligo è bilaterale, vige sia per le imprese che per le compagnie di assicurazione che devono assicurare.
La stipula deve avvenire entro il 31 marzo (salvo conferma della proroga al 31 ottobre 2025), solo per le imprese dei settori pesca e acquacoltura il termine è posticipato al 31 dicembre 2025. Per le assicurazioni già in essere, invece, l’adeguamento potrà avvenire al rinnovo o al primo pagamento utile, per esempio: in caso di polizza con scadenza annuale sottoscritta il 24 febbraio 2025, l’adeguamento ai requisiti di legge potrà avvenire il 24 febbraio 2026.
Devono assicurarsi tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero che hanno una stabile organizzazione di servizi in Italia per cui è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese. Sono escluse le imprese agricole che esercitano attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Fabbricati, impianti e attrezzature in locazione utilizzati per svolgere il lavoro
In caso di fabbricati, impianti e attrezzature fittati e utilizzati per svolgere la propria attività lavorativa, la stipula della polizza è a carico dell’affittuario/utilizzatore (sempreché il bene non risulti già assicurato dal proprietario). Questo vale anche per i beni in leasing e noleggio.
Cosa devono fare i singoli negozi
Anche i singoli negozi, per esempio parrucchiera, carrozziere, panetteria devono sottoscrivere la polizza. Questo perché è chiaramente stabilito che sono tenute ad assicurarsi tutte le imprese iscritte al registro delle imprese (non si menziona il REA), in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità.
Attenzione perché anche il giostraio, pur mancando il requisito di ubicazione del rischio essendo le giostre mobili, deve assicurarsi se svolge questa attività in forma imprenditoriale.
Anche nel caso dell’attività di b&b svolta all’interno della dimora di residenza del gestore è obbligatorio stipulare la polizza. Il perimetro della copertura sarà limitato alla porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività di impresa.
Vediamo quali danni sono e non sono coperti dalla polizza obbligatoria
Sono coperti esclusivamente i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, mentre non sono coperti i danni indiretti (come per esempio la business interruption).
Quali danni non sono coperti? Oltre a quelli indiretti sono espressamente esclusi i danni provocati direttamente dall’uomo e i danni a terzi provocati dei beni assicurati a seguito di eventi.
Non rientrano i danneggiamenti diretti o indiretti dovuti a conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti così come quelli relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento e contaminazione.
Eventi naturali da assicurare e beni coperti dalla polizza, un breve riepilogo
I rischi da assicurare sono: alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana. Sono sempre escluse le spese di demolizione e sgombero.
La polizza copre i terreni, i fabbricati, gli impianti, i macchinari e le attrezzature industriali e commerciali. Ovviamente sono esclusi i beni immobili abusivi o costruiti in assenza di autorizzazione e le merci non rientrano nel perimetro dell’obbligo assicurativo.
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