Qualora nel corso del periodo di godimento dell’indennità ASDI il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare – tramite il modello “ASDI – com” (in allegato) - una nuova dichiarazione “a montante”, comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione dello stesso.
In tal caso, si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito.
Pertanto, qualora dal ricalcolo il valore ISEE supera i 5.000 euro (reddito massimo per accedere all’ASDI), la prestazione viene posta in decadenza, a far data dalla rioccupazione o dall’avvio dell’attività autonoma che ha determinato la variazione dell’ISEE.
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ASDI. Casi di compatibilità e incompatibilità (64 kB)
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ASDI. Casi di compatibilità e incompatibilità - Fiscal Studio n. 43 - 2016
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