Gentile Cliente,
l’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (c.d. decreto Lavoro), ha previsto che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Con questa informativa intendiamo offrirti una rapida panoramica delle novità e dare risposta a quelle che certamente sono le domande più frequenti.
Indice argomenti
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Esonero lavoratori dipendenti
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Dal 1° gennaio al 30 giugno 2023
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Dal 1° luglio al 31 dicembre 2023
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Misura dell’esonero
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Beneficiari
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Periodo di riferimento:
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Tredicesima mensilità:
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Quattordicesima mensilità
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Esonero lavoratori dipendenti: dal 1° luglio 2023 cambiano le aliquote (98 kB)
Esonero lavoratori dipendenti: dal 1° luglio 2023 cambiano le aliquote
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