L’INPS, con la Circolare n. 21 del 31 gennaio 2017, ha comunicato le aliquote contributive dovuti – per l’anno 2017 – dai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995. In particolare, per effetto della Legge di Bilancio 2017 (art. 1 co. 165 della L. n. 232/2016), l’aliquota contributiva risulta essere minore di quattro punti percentuali (25% in luogo del 29%), per il 2017, e di otto punti percentuali (25% in luogo del 33%) a decorrere dal 2018. È bene precisare, però, che come si legge dal testo normativo la riduzione interessa esclusivamente “i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati”.
Rimangono, quindi, esclusi dall’intervento normativo:
- i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria non titolari di partita IVA (associati in partecipazione, ecc.), per i quali l’aliquota è pari al 31,72%;
- tutti gli altri soggetti (ossia, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria), per i quali l’aliquota è pari al 24%.
Dunque, per il periodo d’imposta 2017, e in riferimento ai soli soggetti interessati dalla riduzione in commento l’aliquota contributiva sarà del 25% (+ 0,72% di aliquota aggiuntiva) per un totale di 25,72%.