Il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, con la Circolare n. 16 del 28 agosto 2017, ha fornito utili indicazioni in merito al calcolo del limite di ore di sospensione autorizzabili per CIGS e precisa che la disposizione di cui all'articolo 22, co. 4 del D.Lgs. n. 148/2015 trova applicazione con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell'istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre 2017.
Da tale data, quindi, troverà piena applicazione l'articolo 22 su menzionato che pone un tetto alle ore di sospensione dal lavoro per CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale che possono essere autorizzate. La norma stabilisce che possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.
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CIGS a zero ore. Stop dal 24.09.2017 (223 kB)
CIGS a zero ore. Stop dal 24.09.2017 - Focus Lavoro n. 34
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