L’art. 20, co. 1-5, del D.L. 4/2019 riconosce, sino al 31 dicembre 2021, la facoltà di riscattare, cioè di recuperare ai fini della pensione, i periodi privi di contributi previdenziali, versando un onere più leggero rispetto a quello normalmente previsto per la generalità dei riscatti. Il riscatto sperimentale dei periodi non contribuiti, cd. pace contributiva, non può, però, essere esercitato da tutti i lavoratori, ma è previsto il perfezionamento di specifiche condizioni, sia soggettive che oggettive: peraltro, la possibilità di avvalersi della pace contributiva non è applicabile a tutti i periodi scoperti da contribuzione. È importante non confondere il riscatto dei periodi non contribuiti con il riscatto agevolato degli anni di laurea: questa seconda misura consente infatti di recuperare i soli anni dei corsi di studi universitari e non ha una data entro la quale deve essere esercitata, ma risulta strutturale.
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Pace contributiva e riscatto laurea (326 kB)
Pace contributiva e riscatto laurea - Focus Lavoro n. 156 - 2021
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