Con la Circolare n. 45/2017, l'INAIL interviene sulle prestazioni economiche che riguardano le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze, regolamentate dalla Legge 20 maggio 2016, n.76.
L'Istituto precisa che, dall'entrata in vigore della stessa Legge ovvero dal 5 giugno 2016, al soggetto unito civilmente deve essere riconosciuto: lo speciale assegno continuativo mensile; l’assegno una tantum (cosiddetto assegno funerario o assegno di morte); la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro; la prestazione una tantum di cui alla Legge di Stabilità 2016; la rendita ai superstiti; la quota integrativa alla rendita; la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto.
L'INAIL ha, inoltre, chiarito che l'unito civilmente ha diritto a qualunque prestazione economica INAIL riconosciuta al coniuge iure hereditatis (per esempio, i ratei di rendita maturati ante mortem dall'assicurato e non riscossi dallo stesso) in virtù di quanto previsto dalla Legge 76/2017, secondo cui alla parte unita civilmente si applicano le norme del Codice Civile sul diritto successorio riferite al coniuge. In assenza, invece, di disposizioni normative sull'equiparazione di status tra "coniuge" e "convivente di fatto", quest'ultimo non ha diritto ad alcuna prestazione economica erogata dall'INAIL.
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Prestazioni INAIL per unioni civili e convivenze di fatto (157 kB)
Prestazioni INAIL per unioni civili e convivenze di fatto - Focus Lavoro n. 39 - 2017
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