L’articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, attesa la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale nonché per contrastare l’emergenza idrica, ha disposto, limitatamente al periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di euro 600, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.L’Agenzia delle Entrate, il 4 novembre 2022, ha pubblicato la tanto attesa Circolare n.35/E con riguardo alle Misure fiscali per il welfare aziendale.
Indice argomenti
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Premessa
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Incremento dell’importo per l’anno 2022
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Utenze domestiche
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Superamento della soglia soggetta a tassazione
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Principio di cassa
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Rapporti con il bonus carburante
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Riferimenti normativi
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Welfare aziendale: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (904 kB)
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