Se l’avviso di addebito non indica esattamente il Giudice competente per il ricorso, la dichiarazione d’incompetenza nel successivo giudizio d’impugnazione non ha come conseguenza la condanna dell’I.N.P.S. a rifondere al contribuente le spese processuali, perché manca il presupposto della soccombenza. Si giustifica, invece, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Indice argomenti
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Premessa
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Il caso
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Principi di diritto
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Il ricorrente paga le spese
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Addebito INPS. Clausola impugnazione errata (255 kB)
Addebito INPS. Clausola impugnazione errata
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