La Corte di Cassazione, recentemente intervenuta in tema di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività lavorativa o extralavorativa durante l’assenza per malattia del dipendente, ha stabilito che è onere del Datore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, che giustificano la cessazione del rapporto.
Indice argomenti
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Premessa
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Il caso
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L'onere della prova a carico del Datore di lavoro
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Sull'interpretazione della contrattazione collettiva
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Rigetto del ricorso datoriale e condanna alle spese processuali
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