L’I.N.P.S. può recuperare i ratei dell’assegno di invalidità erogati dopo la scadenza del secondo triennio, se il percettore non ha rinnovato la domanda che costituisce presupposto per il riconoscimento della prestazione per ulteriori tre anni. Soltanto dopo tre rinnovi consecutivi, infatti, l’assegno è confermato automaticamente. Non rileva, poi, che l’Istituto non si sia avveduto dell’errore, consistente nell’erogazione delle somme in assenza della necessaria domanda amministrativa, vertendosi in ipotesi di indebito oggettivo.
Indice argomenti
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Premessa
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Il caso
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La difesa dell’assicurato
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Accertata insussistenza del diritto alla prestazione per mancanza di domanda amministrativa
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Assegno di invalidita. Recupero indebito (PDF) (285 kB)
Assegno di invalidita. Recupero indebito
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