Con riguardo al periodo anteriore al 6 luglio 2011, gli avvocati del libero foro non iscritti alla C.N.P.A.F. per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 L. n. 576 del 1980, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione alla Gestione Separata costituita presso l’I.N.P.S.
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Principio di diritto
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Il caso
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Spese compensate
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Avvocati “sottosoglia”. Sanzioni I.N.P (207 kB)
Avvocati “sottosoglia”. Sanzioni I.N.P
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