Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affermato che: «Il centralinista cieco già assunto sensi della L. 397/1971 o della L. 113/1985 e che sia poi adibito a mansioni diverse, non perde il diritto a percepire l'indennità di cui all'art. 9 della predetta L. 113/1985, se le mansioni di destinazione possano considerarsi equipollenti, sotto il profilo delle condizioni di menomazione e dei disagi lavorativi connessi alla specifica disabilità».
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Centralinisti ciechi. Indennità estesa ad altre mansioni (265 kB)
Centralinisti ciechi. Indennità estesa ad altre mansioni - GiusLavoro n. 38 - 2021
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