In ipotesi di accertata nullità del trasferimento d’azienda e della cessione di ramo d'azienda, l'obbligazione del cedente, il quale non provveda al ripristino del rapporto di lavoro, va qualificata come risarcimento del danno da commisurare alle retribuzioni non erogate, detratto – se del caso - il cosiddetto aliunde perceptum.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Cessione ramo azienda. Risarcimento per inefficacia (248 kB)
Cessione ramo azienda. Risarcimento per inefficacia - GiusLavoro n. 55 - 2020
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata