Stando a una recente pronuncia della Corte di Cassazione, in caso di licenziamento del lavoratore in congedo per malattia, l’errore dell’I.N.P.S., quanto al nuovo indirizzo di reperibilità per la visita di controllo, correttamente comunicato all’Istituto, dà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, perché va esclusa la ricorrenza di un'assenza ingiustificata nei confronti del Datore, anche laddove quest’ultimo non abbia avuto notizia della variazione, salvo che il CCNL non punisca tale l’omissione con la sanzione espulsiva.
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Congedo malattia. Variazione indirizzo reperibilità (218 kB)
Congedo malattia. Variazione indirizzo reperibilità - GiusLavoro n. 67 - 2021
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