La legittimità dei controlli cd. difensivi in senso stretto presuppone il "fondato sospetto" del Datore di lavoro circa comportamenti illeciti di uno o più lavoratori; ne consegue che spetta al Datore l'onere di allegare, prima, e di provare, poi, le specifiche circostanze che l'hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico "ex post", sia perché solo il predetto sospetto consente l'azione datoriale fuori del perimetro di applicazione diretta dell'art. 4 St. lav., sia perché, in via generale, incombe sul Datore, ex art. 5 l. n. 604/1966, la dimostrazione del complesso degli elementi che giustificano il licenziamento.
Indice argomenti
-
Premessa
-
La vicenda: digital forensics e pedinamento
-
Respinto il ricorso datoriale
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Licenziamento disciplinare in base a controlli difensi (241 kB)
Licenziamento disciplinare in base a controlli difensi
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata