In tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, consistente nella chiusura del cantiere presso il quale la prestazione lavorativa è svolta, il Datore di lavoro può incorrere nella violazione dell’obbligo di repêchage, quando l’assunzione non è avvenuta esclusivamente per quel determinato cantiere, ma per far parte dell'organico permanente dell'impresa, per cui solo l'eventuale abolizione della postazione lavorativa con modifica dell'organico può legittimare il recesso, a fronte della prova che il lavoratore non è altrimenti collocabile in azienda.
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Motivo economico. Edilizia. Chiusura cantiere (247 kB)
Motivo economico. Edilizia. Chiusura cantiere - GiusLavoro n. 18 - 2021
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