Nei casi di assenza e/o irreperibilità temporanea del destinatario, la notifica della cartella esattoriale può dirsi validamente eseguita soltanto se sono stati curati tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile. In particolare, l’Agente della Riscossione, in caso di contestazione, deve produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito del plico presso la casa comunale. Diversamente la notifica deve ritenersi nulla.
Indice argomenti
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Premessa
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Il caso
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Principi di diritto
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Agente della riscossione condannato al pagamento delle spese di lite
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Notifica della cartella nei casi di assenza temporanea del destinatario (253 kB)
Notifica della cartella nei casi di assenza temporanea del destinatario - Occorrono l’affissione dell’avviso di deposito e il ricevimento della raccomandata che informa del tentativo di notifica
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