Può incorrere nel reato di omissione di soccorso, ai sensi dell’articolo 593, comma 2, cod. pen., il committente di lavori di ristrutturazione edilizia che, presente in cantiere, non presti tempestivamente assistenza all’operaio della ditta appaltatrice, vittima di un grave incidente.
Indice argomenti
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Premessa
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Art.593 cod. pen. - Omissione di soccorso
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Il caso
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Ragioni della condanna del committente
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Ristrutturazione edilizia. Omissione di soccorso da parte del committente (251 kB)
Ristrutturazione edilizia. Omissione di soccorso da parte del committente - Il lavoratore vittima di un grave incidente va soccorso senza indugio
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