La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di vittime del terrorismo precisando che tra i presupposti per l’assegno vitalizio ai familiari, ex art. 5 comma 3-bis L. n. 206 del 2004, introdotto dalla L. n. 147 del 2013, non rientra l’esistenza in vita della vittima al momento di entrata in vigore della nuova disposizione normativa.
Indice argomenti
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Premessa
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Il caso
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La tesi ministeriale errata
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I rilievi della Suprema Corte
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Ministero condannato alle spese processuali
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Terrorismo. Vitalizio per familiari vittime (291 kB)
Terrorismo. Vitalizio per familiari vittime
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