La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art.1, comma 294), al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
Indice argomenti
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Normativa di riferimento
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Datori di lavoro beneficiari
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Datori di lavoro esclusi
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Requisiti del lavoratore
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Esonero di cui all’ex art.8 del D.L. 28 gennaio 2019, n.4 e successive modificazioni
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Esonero di cui all’art.1, commi 294-295, legge 197 del 29 dicembre 2022
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Condizioni di accesso al beneficio
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Abrogazione della misura
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Allegato 1
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L’Esperto risponde…
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