L'agevolazione fiscale degli impatriati art.16 D.lgs. 147 2015 può essere applicata anche alle somme del trattamento di fine rapporto TFR. Il chiarimento è giunto da parte dell’Amministrazione finanziaria in occasione di un incontro con la stampa nazionale.
Come noto, l’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 come modificato D.L. n. 34/19 (c.d. Decreto Crescita) prevede che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare al ricorrere di determinate condizioni. Condizioni che vedremo nel presente approfondimento.
Indice argomenti
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Premessa
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Beneficiari
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Misura e durata dell’agevolazione
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Adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro
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Lavoratori che rientrano a seguito di distacco all’estero
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Datore di lavoro non residente
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Lavoratori che rientrino in Italia a seguito di aspettativa non retribuita
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TFR e indennità soggette a tassazione separata
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Riferimenti normativi
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Agevolazione fiscale impatriati (329 kB)
Agevolazione fiscale impatriati - Valevole anche per TFR e indennità soggette a tassazione separata
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