I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.
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CIG. Le nuove settimane del decreto Agosto (327 kB)
CIG. Le nuove settimane del decreto Agosto - InPratica n. 26 - 2020
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