ll diritto all’astensione facoltativa può essere fruito, da parte di ciascuno dei genitori, entro i 12 anni di vita del bambino, con un limite complessivo massimo di 10 mesi, elevabili a 11, per ciascun figlio e raddoppiati in caso di parto gemellare. Al di là delle regole occorre attualmente osservare per l’utilizzo del congedo parentale, le principali criticità riguardano la determinazione dei periodi di fruizione effettivi e convenzionali al fine di proceder correttamente al calcolo dell’indennità da anticipare nel LUL. Con alcuni esempi di calcolo esaminiamo le corrette modalità di fruizione.
Indice argomenti
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Premessa
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Fruizione su base oraria
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Regole per la fruizione
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Modalità di calcolo periodi di fruizione
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Regole e criteri di spettanza
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Regole e criteri di indennizzo
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Riferimenti normativi
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Congedo parentale. Modalita di calcolo dei periodi fruiti (233 kB)
Congedo parentale. Modalita di calcolo dei periodi fruiti
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