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La legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020 n. 178) all’art. 1 co. 16, in via del tutto sperimentale per il biennio 2021 – 2022, ha esteso l’esonero contributivo, di cui all’articolo 4 commi da 9 a 11 della legge 28 giugno 2012 n. 92, nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Vediamolo nel dettaglio.
(prezzi IVA esclusa)