Con la riforma degli ammortizzatori sociali è stata disposta l'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 comma 1 del decreto legislativo n. 148/2015 già costituiti ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente, prevedendo, al contempo, che i fondi già costituiti alla data del 31 dicembre 2021 si adeguassero entro il 31 dicembre 2022 (termine poi prorogato al 30 giugno 2023).
Con il Decreto Ministeriale 29 agosto 2023 – pubblicato in GU n.230 del 02-10-2023 – sono state adeguate le disposizioni del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico alle novità introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali.
Indice argomenti
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Premessa
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Finalità del Fondo
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Prestazioni
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Accesso alle prestazioni
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Contribuzione
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Erogazione delle prestazioni
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Riferimenti normativi
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Fondo bilaterale di solidarietà aziende trasporto pubblico. Adeguamento (595 kB)
Fondo bilaterale di solidarietà aziende trasporto pubblico. Adeguamento
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