L’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, proroga e aumenta, per l’anno 2023, l’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
L’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (c.d. decreto Lavoro), ha previsto che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Indice argomenti
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Normativa di riferimento
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Criteri e condizioni per la fruizione dell’esonero
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Lavoratori interessati
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Periodo di riferimento
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Importo dell’esonero
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Incidenza sulla tredicesima mensilità
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Presenza di più denunce mensili
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Compatibilità con altri incentivi
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Esposizione nel flusso Uniemens
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Riferimenti normativi
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Allegato 1
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L’Esperto risponde…
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Lavoratori dipendenti: cambiano le aliquote dell’esonero per l’anno 2023 (258 kB)
Lavoratori dipendenti: cambiano le aliquote dell’esonero per l’anno 2023
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