14 giugno 2016

Accertamento tecnico per invalidità. Le istruzioni INPS

Con Circolare n. 100 del 13 giugno sono state fornite istruzioni operative per quanto concerne l’ATPO per casi di cui all’art. 445-bis c.p.c

Autore: redazione fiscal focus
Premessa - A seguito d’istanze e richieste su tutto il territorio nazionale, e di due sentenze della Cassazione che hanno portato a una rivisitazione da un punto di vista operativo del contenzioso in materia d’invalidità civile e Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio, l’INPS ha ritenuto necessario procedere ad “armonizzare” il sistema delineato dalle sentenze 8878 e 8932 del 2015 della Suprema Corte, che hanno rivisitato le modalità riguardanti i ricorsi in materia di “invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità” come disciplinati dall’art 445-bis c.p.c., novellato dalla L. 111/2011 di conversione del D.L. 98/2011. Sulla base infatti del nuovo orientamento della Suprema Corte “il ricorrente dovrà enunciare espressamente la pretesa che intende far valere nel giudizio cui l’accertamento tecnico preventivo è preordinato”.
Sono state quindi predisposte delle istruzioni operative – con la Circolare n. 100 dell’INPS di ieri – allo scopo di armonizzare le varie disposizioni in merito. Allo scopo di chiarire meglio, appare opportuno segnalare che l’Accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATPO) è disciplinato proprio dall’art. 445-bis c.p.c. che prevede la possibilità, “nelle controversie in materia d’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno d’invaliditàdi proporre in giudizio una domanda per il riconoscimento dei propri diritti e chel'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda”.
Gestione e contenzioso. Adempimenti del funzionario – L’Istituto Previdenziale con la suddetta Circolare procede a specificare gli adempimenti dei soggetti preposti alla gestione dei ricorsi d’invalidità civile, per cui è necessario ad esempio, che essi in maniera tempestiva protocollino la domanda (entro tre giorni dalla notifica del ricorso) e che inseriscano la corretta voce “010.100 Notifica istanza ATP Inv. Civ” all’interno della procedura SISCO, che monitorino in maniera costante la PEC in modo da ricevere in tempi brevi la comunicazione da parte della cancelleria del tribunale che comunica il deposito degli atti, che presenzino ad ogni udienza e che inseriscano, con il sistema SISCO la consulenza tecnica definitiva. Vengono inoltre previste anche delle specifiche modalità attraverso le quali è possibile manifestare dissenso.
Infine, sempre per quanto riguarda i funzionari, segnaliamo che “i funzionari amministrativi nello scambio di comunicazioni inerenti le attività dell’Istituto, ad esempio con le cancellerie dei Tribunali, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente la Posta Elettronica Certificata assegnata loro dall’Istituto e ad effettuare il deposito dei documenti e degli atti difensivi esclusivamente con le modalità telematiche”, essi “sono tenuti alla consultazione periodica del Portale dei competenti uffici giudiziari” che contiene il proprio fascicolo personale.
Gestione e contenzioso. Adempimenti del medico – L’Istituto ha fornito anche chiarimenti riguardanti la funzione medico-legale che si occupa proprio della valutazione circa la sussistenza di motivazioni medico-legali che configurino i presupposti per esercitare l’autotutela, in modo da consentire alla Commissione Medica Superiore di autorizzare o meno la definizione del procedimento di autotutela in tempo utile per la prima udienza. Per quanto riguarda il medico assegnato, egli dovrà partecipare alle visite peritali assegnate ed eventualmente inviare controdeduzioni entro il termine fissato dal giudice. Segnala inoltre l’INPS che “con successivo messaggio Hermes saranno fornite le indicazioni per il progressivo utilizzo del Portale del CTU (consulente tecnico d’ufficio) quale unico strumento telematico di scambio d’informazioni medico legali”.
Liquidazione della prestazione – Il funzionario preposto “delle linee di prodotto-servizio”, procede d’ufficio all’accertamento dei requisiti socio-economici, utilizzando le informazioni presenti nei sistemi dell’istituto o anche utilizzando informazioni in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni, in modo tale che la prestazione venga erogata entro 120 gg (come previsto dall’art 445-bis c.p.c.), e per tale motivo deve verificare la sussistenza del limite reddituale entro il quale può essere erogata la prestazione ed eventualmente la sussistenza del requisito di mancato svolgimento della prestazione lavorativa.
Qualora poi i vari sistemi dell’Istituto o le diverse PA non fossero in possesso di dati quali IBAN o anche permessi di soggiorno, sarà necessario chiedere apposita autocertificazione al cittadino. Nel caso in cui emerga la mancanza dei requisiti reddituali – se richiesti dalla tipologia di prestazione – sarà emesso di conseguenza un provvedimento di diniego della prestazione.
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