Premessa – Ammonta al 27,70% l’aliquota dovuta dai lavoratori dipendenti del settore agricolo autorizzati alla prosecuzione volontaria. In particolare, la predetta aliquota è operativa sia per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 sia per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31 dicembre 1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole. Lo rende noto l’INPS con la circolare n. 87 del 25 giugno 2012 illustrando le modalità di calcolo dei contributi volontari 2012.
Contributi volontari – Come è noto, i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite annualmente da un apposito decreto ministeriale e rivalutate in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI. Nel dettaglio, i contributi ammontano a: 48,36 euro (1° classe); 56,10 euro (2° classe); 71,59 euro (3° classe); 87,07 euro (4° classe). Inoltre, con riferimento alla prima e alla seconda classe, l’art. 10, c. 2, della L. n. 233/1990 prevede che l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore a: 56,62 euro settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata entro il 31 dicembre 1995; 61,32 euro settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.
Contributi integrativi – Oltre ai versamenti volontari gli interessati possono avvalersi anche del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate. A tal proposito, l’INPS precisa che esso è costituito dalla somma dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 18,31; a cui si aggiunge l’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’art.3 della L. n. 29 maggio 1982, n. 297).
Agricoli reinseriti nell’Ago – Infine, per quanto riguarda i coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione generale obbligatoria, l’INPS precisa che i contributi volontari vanno versati mediante differenti modalità, a seconda se sono stati autorizzati prima o a partire dal 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/1997). In particolare, per i contributi autorizzati prima della suddetta data bisogna tener conto della retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997; mentre per quelli successivi il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata