26 agosto 2016

Agricoltura: assunzioni congiunte più semplici

Abbassata la soglia per poter effettuare le assunzioni congiunte nel settore agricolo: si passa dal 50 al 40%

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Il 10 agosto 2016 è stata pubblicata nella G.U. n. 186 la L. n. 154/2016, entrata in vigore il 25 agosto 2016, recante “ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”, meglio conosciuta come “Collegato agricolo”. Tra le numerose novità che hanno interessato tale settore, al Titolo III (Disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari), ed in particolare all’articolo 18, la legge interviene in merito all’assunzione congiunta di lavoratori da parte d’imprese legate da un contratto di rete “misto”, ossia sottoscritto sia da imprese agricole che da imprese appartenenti a differenti settori produttivi.

Novità – In sostanza, affinché un’assunzione congiunta in agricoltura sia considerata valida, era necessario che almeno il 50% delle aziende appartenessero al settore agricolo: questa era la regola fino al 24 agosto 2016. Dal 25 agosto, invece, la percentuale è stata ridotta al 40%, con la conseguenza di aver ampliato la platea dei datori di lavoro ammessi. Dunque, se per esempio in un contratto di rete “misto” sono presenti 10 imprese, di cui 4 agricole, è possibile procedere alla co-assunzione.

Vale la pena precisare che a tal fine rileva esclusivamente il numero delle aziende coinvolte nel contratto di rete, e non anche delle loro caratteristiche dimensionali.

Requisiti – Nulla è stato innovato, invece, in merito ai requisiti da possedere per procedere all’assunzione congiunta, in quanto è riservata a coloro che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
  • appartenenza allo stesso gruppo d’imprese;
  • adesione ad un contratto di rete che includa, almeno per il 40%, imprese agricole; si tratta di realtà produttive nelle quali le aziende hanno tra di loro rapporti di collaborazione o d’interdipendenza, in termini di scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, diversi ed ulteriori rispetto allo scambio delle prestazione e dei beni ed alle relazioni di concorrenza di mercato. Il contratto di rete è soggetto a determinati requisiti di forma (generalità dei contraenti, obiettivi, diritti ed obblighi delle imprese, ecc.), pubblicità (registrazione presso l’ufficio registro di competenza in relazione alla sede di ogni azienda firmataria);
  • medesimo assetto proprietario;
  • titolarità di soggetti diversi ma legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado: a norma del codice civile, la parentela è il vincolo che unisce i soggetti che discendono dalla stessa persona; i gradi si contano calcolando le persone e non considerando lo stipite. L’affinità, invece, è il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge; per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l’affine è legato al coniuge.

Quindi, riepilogando, i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni relative all’assunzione, trasformazione, proroga e cessazione di lavoratori assunti congiuntamente da effettuarsi al Centro per l’impiego tramite il modello Unilav, sono i seguenti:
  • per i gruppi d’impresa, le comunicazioni sono effettuate dall’impresa capogruppo;
  • per le imprese riconducibili allo stesso proprietario, l’adempimento è posto a carico del medesimo proprietario;
  • per le imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado e per quelle legate tra loro da un contratto di rete, le comunicazioni sono effettuate per il termine di un soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete stesso quale incaricato tenuto alle comunicazioni di legge.

Adempimenti del Referente Unico – Per quanto concerne gli adempimenti previdenziali e l’assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le aziende si avvalgono di un Referente Unico, che corrisponde con:
  • l’Impresa capogruppo, nell’ipotesi di gruppo d’imprese;
  • il proprietario, nell’ipotesi di imprese appartenenti allo stesso soggetto;
  • il soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete depositati presso le associazioni di categoria, nell’ipotesi d’imprese legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o da un contratto di rete.

Il Referente Unico sarà tenuto alla presentazione della Denuncia Aziendale (D.A.) e della denuncia trimestrale di manodopera (DMAG).
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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