Premessa – La copertura assicurativa del rischio infortunistico è fondata sullo svolgimento di attività fisiche manuali e concrete proprie dell’agricoltura, o a queste strettamente connesse, funzionali o strumentali. Inoltre, in ordine alla tutela riconosciuta nel caso di attività svolte unicamente per il soddisfacimento di esigenze personali e familiari, il discrimine rilevante ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio è rappresentato dalla distinzione tra attività di produzione e attività di trasformazione dei prodotti. Sono questi, in sostanza, i chiarimenti più importanti che derivano dall’INAIL con la nota n. 6103/2013.
I destinatari - La disciplina legale degli infortuni in agricoltura è contenuta negli art. 205, 206 e 207 del D.P.R. n. 124/1965. Nel dettaglio, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura:
a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali;
b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniugi e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende;
c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico o interesse dell'azienda, esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi non partecipino materialmente.
Da notare che la tutela si estende anche all’attività di commercializzazione e distribuzione diretta dei prodotti e, più in generale, a quelle interferenti con l’ottimizzazione della coltivazione agricola, in quanto complementari a questa attività.
Attività agricole assicurate - Sono stati precisati, inoltre, gli ambiti lavorativi assicurabili all’interno dell’ampia definizione normativa. Innanzitutto l’ambito di applicazione dal punto di vista logistico e temporale interessa:
- il lavoro svolto nei campi;
- il lavoro esercitato nell’ambito delle attività connesse che comprendono anche la fase di commercializzazione e distribuzione diretta dei prodotti e, più in generale, a quelle interferenti con l’ottimizzazione della coltivazione agricola, in quanto complementari a questa attività;
- il momento dedicato alle pause;
- nell’ambito domestico, in atti legati funzionalmente al lavoro agricolo.
Mentre dal punto di vista indennitario in caso di infortunio, le tipologie di attività protette dall’assicurazione INAIL risultano così delimitate:
- lavori manuali: la protezione assicurativa riguarda esclusivamente ciò che costituisce esecuzione di “opera manuale”, incluse le attività preliminari o strumentali, ma con esclusione di ogni altra operazione che sia solo marginalmente o indirettamente ad essa collegata;
- lavoratori autonomi: per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, la tutela assicurativa non riguarda quella parte di attività che può definirsi più propriamente “imprenditoriale”, così che è indennizzabile solamente l’infortunio che attenga al momento “lavorativo-esecutivo” e non a quello “organizzativo” dell’attività economica dell’azienda.
Con particolare riferimento ai coltivatori diretti, la tutela si estende anche ad attività manuali diverse da quelle strettamente agricole purché si tratti di lavorazioni connesse, complementari o accessorie all’attività principale; connessione che si realizza quando si tratti di lavorazioni eseguite nell’interesse e per conto dell’azienda agricola, per un migliore utilizzo dei suoi beni, rientrando così nel suo normale ciclo produttivo.
Infortunio in itinere – Per quanto riguarda gli infortuni in itinere, l’Istituto assicurativo chiarisce che l’estensione di tale tutela può riguardare gli spostamenti del lavoratore al fine di acquistare i beni direttamente necessari per la produzione, ma non anche quelli finalizzati alla consegna di beni necessari per l’organizzazione amministrativa e contabile.
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